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Regolamento del CFR

creato da CIAMPAGLIA CHIARA ultima modifica 04/02/2011 14:47

Premesso


che i Consorziati al fine di meglio precisare la regolamentazione ed il funzionamento del Consorzio Ferrara Ricerche intendono con la presente scrittura privata definire ad integrazione e specificazione di quanto previsto nello Statuto, i rispettivi diritti, obblighi e responsabilità in relazione alla loro partecipazione al predetto Consorzio; tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente Atto si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1
Norme regolatrici

1. I rapporti tra i Consorziati sono regolati dallo Statuto del Consorzio e dal presente Atto.
2. I Consorziati si impegnano a garantire che il comportamento dei soggetti da loro designati negli organi consortili e delle persone che per loro operano nell’ambito delle attività del Consorzio sarà conforme a quanto contenuto nel presente Atto.
3. Le attività si svolgono sia all’interno della sede del Consorzio, sia presso laboratori di ricerca delle industrie e degli altri Enti consorziati.

 

Art. 2
Organizzazione Consortile

1. Qualora l’organizzazione operativa del Consorzio richieda contributi funzionali (competenze professionali, ecc.) da parte di un proprio Consigliere, il Consiglio di Amministrazione (d’ora in avanti anche CdA) potrà nominarlo Consigliere Delegato per un obiettivo specifico (progetti speciali, ecc.) precisando, nell’atto deliberativo, funzioni, doveri, durata dell’incarico, eventuali compensi, ecc.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà nominare un Consigliere Delegato anche per la supervisione di eventuali “Società strumentali” attivate dal Consorzio. Funzioni, doveri, durata dell’incarico ed eventuali compensi di tale Consigliere saranno precisate nell’apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrativo.


Art. 3
Funzioni Direttive

1. Il coordinamento operativo dell’attività del Consorzio per l’esecuzione delle attività sarà tenuto dal Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore assume tutte le opportune iniziative per attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione al quale risponde e riferisce periodicamente ed alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
3. Al Direttore sono conferiti contestualmente alla nomina i poteri, da esercitarsi anche con firma singola sotto la denominazione del Consorzio e la dicitura “Il Direttore”.

 

Art. 4
Contratti di ricerca e servizi scientifici

1. Enti, Società ed altri soggetti possono commissionare al Consorzio attività di ricerca compatibili con le finalità e lo spirito del Consorzio attraverso contratti, lettere di affidamento di incarico o commissioni.
2. Il committente potrà indicare il Responsabile Scientifico (da qui in avanti RS) “in primis” tra i dipendenti dei Consorziati. Sarà cura del RS proporre al Consorzio le modalità ed il luogo dell’esecuzione della ricerca nonché garantire il buon fine della ricerca in oggetto. Proporrà, inoltre, uno schema di utilizzo, non vincolante, del corrispettivo previsto dal contratto, e la lista degli eventuali Collaboratori che prenderanno parte alla ricerca e che saranno coordinati dallo stesso RS.
3. I dipendenti dei Consorziati, che partecipano alla ricerca potranno percepire, fermo restando i limiti di importo previsti dalla legge e dai regolamenti interni, un compenso purché l’importo percepito globalmente dai partecipanti alla singola ricerca non superi l’80% dell’intero ammontare della prestazione al netto dei costi caratteristici comprensivi della aliquota del punto successivo.
4. Al Consorzio verrà corrisposta un’aliquota non inferiore all’8% per la gestione di ricerche e al 10% per la gestione ed organizzazione di servizi scientifici (workshop, convegni, attività formative, attività multicentriche nonché tutte le attività che richiedono una particolare funzione organizzativa). Tali aliquote possono essere motivatamente modificate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
5. Il Responsabile scientifico potrà, inoltre, anche avvalersi dell’opera fornita dai terzi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10.
6. La strumentazione scientifica o le attrezzature per l’esecuzione delle ricerche acquistate dal Consorzio con le fonti finanziarie della ricerca sono concesse in comodato d’uso al Responsabile Scientifico della ricerca che ne curerà la manutenzione e le eventuali riparazioni con i fondi della ricerca medesima.
7. Terminata la ricerca, il Consorzio ha facoltà, con delibera del CdA, di collocare tali attrezzature presso i propri Consorziati ovvero destinarle ad altri per vendita o donazione.


Art. 5
Accettazione Commesse e Regolamento Rimborsi

1. La Direzione del Consorzio, istruita la richiesta di Commessa di Ricerca la demanda al Presidente del Consorzio per la firma del contratto.
2. Nel caso di proposte di commesse da parte di Enti Pubblici che richiedano anticipi di cassa sotto forma di “cofinanziamenti” e “rendicontazione anticipata” il Presidente dovrà cautelarsi con opportune analisi tecnico-economiche da sottoporre eventualmente al CdA prima di esprimersi a favore o contro alla proposta di commessa.
3. Il CFR manterrà sempre aggiornato un apposito regolamento (“Rimborsi”), approvato dal CdA, che riguarderà i rapporti operativi tra il Consorzio e i Responsabili Scientifici dei contratti di ricerca (rimborsi, diarie, autonoleggi, ecc…).


Art. 6
Utilizzo risorse finanziarie

1. Il RS della ricerca potrà svolgere attività che impegnano le risorse finanziarie previste dal contratto solamente dopo il loro incasso da parte del Consorzio, che aprirà, nel proprio libro contabile un capitolo apposito. Il Presidente potrà eventualmente autorizzare lo svolgimento di attività di ricerca impiegando altre risorse già in disponibilità del Consorzio.
2. Il Consorzio, non potendo anticipare alcuna risorsa finanziaria, stipulerà di norma contratti che prevedano una anticipazione del corrispettivo, da corrispondere all’atto della sottoscrizione del contratto eccetto il caso dell’art. 5 comma 2.


Art. 7
Modulistica

Il Responsabile Scientifico del contratto disporrà della modulistica per ordinare l’acquisto di materiali ed attrezzature, per richiedere rimborsi attinenti a missioni, per autorizzare incarichi professionali a Consulenti esperti o per attivare contratti a progetto, ecc.


Art. 8
Eventuali riconoscimenti ai Centri sede della ricerca

Il Responsabile Scientifico del contratto, qualora la ricerca o servizio in oggetto si svolga presso le sedi istituzionali dei Consorziati, dovrà indicare un rimborso forfettario per le spese vive o di ammortamento delle attrezzature, non direttamente quantificabili, che la struttura del Consorziato dovrà sostenere per l’esecuzione della ricerca.

 

Art. 9
Assegni di Ricerca

Il Consorzio, su richiesta del Responsabile Scientifico del contratto di ricerca, può formalizzare convenzioni con l’Università di Ferrara o con altri Atenei per sostenere economicamente Assegni di Ricerca per giovani ricercatori.


Art. 10
Incarichi professionali

Gli incarichi professionali a Consulenti Esperti oppure contratti a “progetto” per giovani ricercatori sono proposti dal Responsabile della Ricerca al Presidente del Consorzio, dopo verifica da parte della Direzione del CFR della congruità della somma da corrispondere, e del curriculum del soggetto proposto.

 

Art. 11
Rapporti con il personale non dipendente

I rapporti con il personale non dipendente sono regolati dalle normative vigenti.

 

Art. 12
Residui di bilancio

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione proporre al Presidente del Consorzio l’utilizzo di residui di bilancio per borse di studio, di dottorato di ricerca, o per promuovere e sovvenzionare attività di ricerca o culturale di interesse in primis dell’Area Ferrarese.

 

Art. 13
Confidenzialità e pubblicità

Ciascun Consorziato non potrà rivelare ai terzi le informazioni e le conoscenze ad essa fornite dagli altri Consorziati inerenti l’oggetto consortile, salvo quanto necessario per la promozione commerciale di sistemi e tecnologie usate nell’esecuzione delle attività oggetto del Consorzio, senza il consenso scritto dei Consorziati che le hanno fornite.
Questa condizione si applica anche ai Consorziati receduti, esclusi o decaduti.


Art. 14
Brevetti

Per quanto attiene ai brevetti, si fa riferimento alla legislazione vigente, in particolare per quanto attiene ai rapporti fra inventori operanti presso strutture universitarie e committenti della ricerca.

 

 

 

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