Strumenti personali
Tu sei qui: Home Istituzionale CFR Statuto del CFR

Statuto del CFR

creato da CIAMPAGLIA CHIARA ultima modifica 03/02/2011 14:34

Art. 1

Costituzione e denominazione del Consorzio


1. Ai sensi ed agli effetti di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile, è costituito un organismo di ricerca e promozione denominato “CONSORZIO FERRARA RICERCHE” (da qui in poi “Consorzio” o CFR).

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ai Consorziati.

3. Al Consorzio possono essere ammessi Enti, Imprese e Fondazioni  Pubbliche o Private, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione (da qui in poi anche “CdA”),  che determinerà altresì l’ammontare dei versamenti al fondo consortile dell’Ente ammesso.

4. La Fondazione Universitaria “Nicolò Copernico”, ente con personalità giuridica di diritto privato, priva di fini di lucro, che agisce esclusivamente nell’interesse dell’Università degli Studi di Ferrara è socio di diritto del Consorzio Ferrara Ricerche. La partecipazione della Fondazione è regolata, per quanto non previsto dal presente statuto, ai sensi dall’art 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal DPR 24 maggio 2001, n. 254.

Art.2

Sede

 

1. Il Consorzio ha sede legale in Ferrara, presso l’Università degli Studi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative distaccate.

Art. 3

Oggetto

1. Nell’intento di valorizzare e sviluppare le risorse scientifiche, tecnologiche ed economiche in primis del territorio ferrarese, il Consorzio:

 

A) promuove e sviluppa in proprio tematiche di ricerca applicata nelle aree quali , ad esempio:

a) salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo;

b) tecnologie agroalimentari e biotecnologie;

c) innovazione architettonica, pianificazione strategica, progettazione urbanistica e tecnologia del restauro;

d) tecnologie dei polimeri e dei materiali innovativi;

e) analisi economiche, giuridiche ed organizzative a supporto dei processi per l’innovazione;

f) innovazione in tecnologie ingegneristiche, informatiche, elettroniche, energetiche, farmacologiche, fisiche, chimiche, matematiche, geologiche, mineralogiche e biologiche;

g) innovazioni linguistiche, tecnologie musicali e multimediali;

h) addestramento per l’innovazione tecnologica;

i) metodologie di trasferimento tecnologico.

Ulteriori aree di ricerca potranno essere individuate dal CdA.

B) promuove e sviluppa in proprio l’attività di trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con le imprese – Liaison office – delle Università, a supporto del trasferimento delle conoscenze e delle competenze delle Università e dei Centri di Ricerca;

C) mette a disposizione, dei Consorziati e di terzi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni, servizi quali:

a) informazione sui programmi di ricerca in corso presso i laboratori dei Consorziati;

b) informazione ed assistenza per l’effettuazione di prove, analisi e certificazioni presso laboratori dei Consorziati o di terzi e privati;

c) assistenza alla predisposizione di contratti e convenzioni per attività di ricerca in collaborazione con Enti pubblici o Privati;

d) assistenza per l’accesso a finanziamenti pubblici o privati per la ricerca;

e) assistenza per l’accesso a banche dati per la documentazione in linea;

f) assistenza nella progettazione e gestione di Master, di corsi di perfezionamento, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, anche tramite il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post dottorato;

g) gestione di servizi tecnico-amministrativi ed organizzativi a sostegno dei propri consorziati e di terzi;

h) assistenza alla imprenditoria nel campo delle tecnologie avanzate, con consulenza e con servizi;

i) creazione e/o partecipazione a Società o imprese di diritto privato per lo svolgimento di particolari attività;

j) promozione e sviluppo di accordi di cooperazione anche internazionale tra Enti di ricerca ed Imprese industriali, per valorizzare i risultati della ricerca e sviluppare la cultura imprenditoriale;

k) collaborazione con altri Enti e promozione di scambi culturali e di collaborazione tecnico-scientifica con Paesi esteri.

 

2. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale il Consorzio agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e gli adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili, esclusa in ogni caso l’assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano coinvolgere i singoli partecipanti al Consorzio e la rispettiva responsabilità patrimoniale, fatta salva l’eventualità di diverse e specifiche pattuizioni nelle materie e/o oggetti di cui sopra, da stipularsi tra il Consorzio ed uno o più soggetti consorziati.

3. Le attività si svolgono sia all’interno della sede del Consorzio, sia presso laboratori di ricerca e/o strutture dei Consorziati o di altri Enti pubblici o privati. Il CFR potrà avvalersi di personale proprio, di personale messo a disposizione dai Consorziati, ovvero di personale esterno qualificato.

4. Le attività del Consorzio saranno coordinate con altre eventuali iniziative con finalità analoghe intraprese dai Consorziati.

5. Il Consorzio opererà secondo criteri di stretta economicità.

Art. 4

Durata del Consorzio

1. La durata del Consorzio, ai sensi dell’art. 2604 del Codice Civile, è prevista in anni dieci e pertanto scadrà il 15 marzo 2015 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea dei Consorziati.

Art. 5

Fondo Consortile

1. Il fondo consortile è costituito con le quote versate entro due mesi dalla data di adesione al Consorzio per l’ammontare minimo di € 1550,00 (millecinquecentocinquanta) per Consorziato o per altro maggior ammontare definito con deliberazione unanime dall’Assemblea.

Art. 6

Risultati di gestione

1. Il Consorzio tende all’autosufficienza della gestione, senza fini di lucro.

2. Partecipano al fondo di gestione:

a) le quote annuali versate dai Consorziati pari a € 1550,00 (millecinquecentocinquanta). La quota su parere del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta anche in servizi forniti per la gestione del Consorzio;

b) le percentuali sui contratti assunti e su ogni altra attività come definito dal Regolamento;

c) contributi di Enti o soggetti privati o pubblici, nazionali od internazionali, per il conseguimento degli scopi consortili;

d) l’apporto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è costituito esclusivamente da prestazioni di opera scientifica.

3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano l’oggetto del Consorzio incluso il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, perfezionamento ed addestramento pre e post universitario.

4. Per le obbligazioni contratte il Consorzio risponde unicamente con il proprio fondo consortile.

Art. 7

Programma di attività ed esercizio sociale

1. L’attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

2. L’esercizio finanziario ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8

Nuove adesioni

1. Le richieste di adesione al Consorzio provenienti dai soggetti previsti all’art. 1, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

Art. 9

Recesso ed esclusione

1. I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

2. Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

3. Nel caso di recesso, ai Consorziati recedenti verrà rimborsata la quota del fondo consortile inizialmente versata, al netto di eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati dal Consorzio nei confronti del Consorziato.

4. E’ causa di esclusione dal Consorzio il mancato adeguamento agli obblighi derivanti dal presente Statuto ed ai deliberati della Assemblea.

5. Costituiscono inoltre motivi di esclusione dal Consorzio: la cessazione delle attività, la dichiarazione di fallimento, l’ammissione alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata

Art. 10

Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto del Consorzio sono presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o su proposta di singoli Consorziati, e debbono essere deliberate dall’Assemblea dei consorziati  col voto favorevole dei due terzi dei soci presenti

Art. 11

Organi consortili

1. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Direttore.

e) il Collegio dei Sindaci.

2. Le cariche suddette, salvo quelle del Direttore e del Collegio sindacale sono ad esclusivo titolo gratuito, ad eccezione delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le indennità di missione e presenza dei partecipanti agli organi del Consorzio sono di norma a carico dei Consorziati aderenti.

Art. 12

L’Assemblea dei Consorziati

1. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei partecipanti al Consorzio attraverso i propri rappresentanti legali; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

2. L’assemblea è convocata dal Presidente (a) almeno una volta all’anno per l’esame e ratifica del bilancio del Consorzio; (b) nei casi previsti dalla legge,  (c) nonché in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno anche su richiesta del Presidente, o (d) quando ne venga fatta istanza da un terzo (1/3) dei Consorziati. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’assemblea entro 60 giorni dalla data della richiesta.

3. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale del Consorzio purché nell’ambito della città di Ferrara.

Art. 13

Modalità di Convocazione dell’assemblea dei consorziati

1. Le convocazioni delle assemblee sono fatte dal Presidente mediante avviso inviato almeno 15 giorni prima tramite AR contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco degli argomenti da trattare.

2. In mancanza di tale formalità, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero fondo consortile e sono intervenuti tutti gli organi ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 14

Partecipazione all’assemblea

1. I Consorziati possono farsi rappresentare per delega scritta da altri Consorziati.

Art. 15

Svolgimento dell’Assemblea

1. L’assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa legalmente le veci.

2. Il Segretario è nominato dall’assemblea, la quale designa altresì, quando lo ritenga opportuno, due scrutatori scelti fra i rappresentanti legali dei consorziati.

3. L’assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell’adunanza è redatto da un notaio.

4. La constatazione della legale costituzione e della validità dell’assemblea spetta al Presidente.

5. Le riunioni dell’Assemblea si possono tenere per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 16

Validità della Assemblea

1. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno due terzi del totale in prima convocazione; ed almeno la metà del totale in seconda convocazione.

2. Se non altrimenti disposto, l’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati in Assemblea.

Art. 17

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione Universitaria Nicolò Copernico, o un suo delegato.

2. Salvo diversa unanime deliberazione, l’Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di candidature presentate dai Consorziati.

3. L’assemblea eleggerà, mantenendo una adeguata proporzione tra i rappresentanti di Enti pubblici e di quelli privati, fino ad un massimo di 10 consiglieri.

4. L’Assemblea eleggerà inoltre tre membri effettivi del Collegio sindacale, e due supplenti, e ne determinerà altresì il compenso.

5. I consiglieri del CdA ed i Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18

Prerogative e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, delegando all’occorrenza a propri componenti la gestione di progetti speciali, e la partecipazione all’organo amministrativo di  “Società strumentali” anche con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione; sono escluse dalla sua competenza unicamente le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea.

2. Il CdA in particolare:

a) approva entro il 30 novembre di ciascun anno, il piano delle attività da realizzare nell’anno successivo;

b) redige entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo delle attività svolte, accompagnato da una relazione dei risultati conseguiti;

c) approva la costituzione e/o partecipazione a Società strumentali anche a fini di lucro per lo svolgimento di particolari attività.

3. Il bilancio  consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale viene  trasmesso ai Consorziati.

4. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà alla nuova nomina, con effetto fino alla prima Assemblea utile.

6. Il CdA nomina al suo interno il vice Presidente.

Art. 19

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza da chi ne fa legalmente le veci, nella sede del Consorzio o in altro luogo, ma sempre nell’ambito della città di Ferrara.

2. La convocazione, che contiene l’indicazione degli argomenti da trattare, avverrà mediante (a) lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; oppure (b) convocazione telematica da inviare almeno 7 giorni prima; oppure (c) telegramma da spedire almeno 2 giorni prima.

3. Le riunioni del CdA si possono tenere per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il CdA si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

4. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta ¼ dei Consiglieri in carica.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

Art. 20

Il Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio e provvede:

a) a rappresentare il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con autorità, enti, consorziati e terzi privati;

b) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell’interesse del consorzio;

c) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;

d) a firmare tutti gli atti (comprese le costituzioni di ATI e ATS) necessari al funzionamento del Consorzio;

e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni per la gestione ordinaria sono assunte dal vice Presidente, ovvero, in mancanza dei due, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 21

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da membri di comprovata professionalità, scelti sulla base di indicazioni fornite dai Consorziati. La delibera di istituzione ne determina compiti e durata.

2. Il Comitato è presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ai membri del Comitato Tecnico-scientifico può essere corrisposto un gettone di presenza, determinato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 22

Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal CdA ed è revocato con deliberazione dello stesso Consiglio.

2. Il Direttore provvede:

a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del CdA partecipando, con voto consultivo, alle riunioni di competenza del Consiglio stesso e a curare la redazione dei verbali delle relative sedute;

b) a dirigere e coordinare tutta l’attività di competenza del Consiglio, rendendo conto al Consiglio stesso dell’attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;

c) a redigere il progetto di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto, dal Regolamento consortile e dalle deleghe conferitegli dal CdA.

3. In sua mancanza, le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto sono svolte provvisoriamente dal Presidente del Consorzio.

Art. 23

Il Collegio Sindacale

La gestione del Consorzio è controllata da un Collegio Sindacale al quale spetta altresì il controllo legale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell’Assemblea di attribuire il controllo legale a un Revisore o a una Società di revisione.

Art. 24

Responsabilità degli Amministratori

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs 472/97, il Consorzio si assume anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che, senza dolo, gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti abbiano procurato nello svolgimento delle loro mansioni o dei loro poteri. L'assunzione non è valida in ogni caso quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno del Consorzio. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3 dello stesso D.Lgs n° 472/97.

Art. 25

Libri del Consorzio

1. Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge, il consorzio deve tenere:

1. il libro dei Consorziati;

2. il libro dell’Assemblea dei Consorziati;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;

4. il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.

Art. 26

Altre prerogative

Trattandosi di un consorzio costituito ai fini indicati all’art. 3, con patti successivi e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento, i Consorziati approveranno a maggioranza non qualificata, un regolamento per il funzionamento del Consorzio.

Art. 27

Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio in qualsiasi tempo e per qualunque motivo, l’assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Se non si raggiunge la maggioranza prescritta e negli altri casi previsti per legge, la nomina dei liquidatori è fatta dal Presidente del Tribunale di Ferrara su istanza dei membri del CdA, dei Sindaci o dei Consorziati.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, il fondo di dotazione che residua sarà devoluto ad Enti paritetici.

Art. 28

Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie aventi oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Consorziati, da o contro il Consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà demandata alla decisione di un arbitro, nominato entro 30 giorni dalla richiesta, fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

2. L’arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall’obbligo di deposito del lodo.

3. L’arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell’arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Art. 29

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

 

SCARICA LA VERSIONE IN PDF DELLO STATUTO DEL CFR.

Azioni sul documento